Cause Matrimoniali


Quello dei rapporti familiari è senza dubbio l’ambito più delicato che il diritto viene a toccare. Affetti personali, sentimenti ed emozioni, interessi economici e altre giuste rivendicazioni facilmente possono portare a forti contrasti tra le parti ed al rischio di un abuso dei mezzi giuridici, che non sono più usati per il fine loro proprio quanto piuttosto strumentalizzati per arrecare il maggior danno possibile all’altra parte. Ecco perché il giurista nel porsi al servizio delle persone in questo compito, oltre alla massima competenza, deve essere capace di grande delicatezza ed attenzione così da evitare che una situazione di per sé già di forte sofferenza possa ulteriormente aggravarsi.

La mediazione familiare deve rappresentare lo strumento primario di gestione delle dinamiche familiari. La separazione e l’eventuale successivo giudizio per l’accertamento della nullità matrimoniale in sede canonica ovvero il divorzio in sede civile rappresentano solo l’extrema ratio a cui ricorrere laddove le divergenze coniugali e le difficoltà familiari risultino ormai irrimediabilmente compromesse.

Muovendo dal principio teologico-giuridico che consensus facit nuptias ossia che solo il consenso delle parti sia in grado di dar vita al vincolo matrimoniale, la Chiesa da sempre riconosce l’esistenza di cause e circostanze ostative alla nascita di un vero matrimonio. Il processo canonico di nullità matrimoniale è uno strumento tecnico giuridico finalizzato precipuamente a verificare se un’unione coniugale ritualmente contratta, in realtà sia invalida per una delle diverse ragioni riconosciute nel Codice di Diritto Canonico, a prescindere di quanto possa essere successivamente avvenuto, come ad esempio la nascita di figli.

Recentemente il Santo Padre Francesco, venendo incontro alle esigenze di molte persone in situazioni irregolari, ha recentemente introdotto importanti riforme del diritto processuale matrimoniale canonico sia latino che orientale al fine di agevolare una celere definizione dello status coniugale dei fedeli; a tale scopo ha abolito l’obbligo della doppia sentenza conforme e introdotto un rito processuale più breve per tutte quelle ipotesi (cfr. can. 1683) in cui

1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;

2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

Contrariamente all’opinione comune il costo di una causa di nullità, se paragonato ad analoghe attività forensi nell’ambito statuale, è davvero contenuto, non potendo in Italia superare l’onorario per l’avvocato la somma massima di euro 2.992,00.

Da ultimo vale la pena ricordare che le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in forza di un accordo stipulato nel 1929, rivisto poi nel 1984, tra lo Stato italiano e la Santa Sede possono, a determinate condizioni, essere “delibate” attraverso appunto il procedimento di delibazione, ovverosia acquisire efficacia nell’ordinamento dello Stato. Ciò significa che, salvo alcune questioni particolari, il matrimonio viene considerato civilmente nullo o se si preferisce mai realmente esistito.

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