Assistenza nelle problematiche connesse il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) istituito presso il Ministero dell’Interno o il Demanio


Oltre al Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) e, in misura minore, al Demanio dello Stato, non è raro che enti ed istituzioni civili e privati cittadini siano proprietari di immobili, ex conventi o monasteri i cui titoli di proprietà risalgano alle leggi eversive approvate al tempo dal neocostituito Regno d’Italia. All’indomani della raggiunta unità nazionale il Governo italiano ritenne prioritario smobilizzare l’ingente patrimonio terriero ed edilizio riconducibile ad alcune istituzioni della Chiesa cattolica, in particolare ordini e congregazioni religiose, confraternite e pie unioni, chiese collegiate etc., il cui regime giuridico previsto dall’allora vigente legislazione canonica lo sottraeva di fatto alla libera circolazione. La nota espressione “manomorta ecclesiastica”, rende efficacemente più di ogni altra i termini della questione. Fu quindi inevitabile il Governo italiano che, deciso ad avviare il Regno verso quell’economia liberale e di mercato che progresso e benessere avevano portato in Europa e nel continente americano, assumesse la decisione di abbattere la manomorta ecclesiastica. Giuridicamente questo processo di eversione dell’asse ecclesiastico avvenne con due provvedimenti, la legge 3036 del 7 luglio 1866 di soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose (adottato ai sensi della Legge del 28 giugno 1866, n. 2987), e la legge 3848 del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell’Asse Ecclesiastico. Di fatto non si trattò altro che dell’estensione all’intero territorio italiano di quella politica fortemente anticlericale attuata dallo stato piemontese con lo spoglio del patrimonio ecclesiastico e di soppressione di alcune tipologie di enti religiosi, che tante risorse economiche aveva fornito alla monarchia e allo stato sabaudo. Tale politica ecclesiastica aveva preso le mosse con la legge del 29 maggio 1855, n. 878, con cui era stato tolto il riconoscimento civile agli ordini religiosi con l’incamerazione dei beni contestualmente posti sotto l’amministrazione della Cassa Ecclesiastica. Raggiunta l’unità nazionale, il governo sabaudo ritenne maturi i tempi per portare a compimento la procedura di espropriazione dei beni appartenenti all’Asse Ecclesiastico, emanando la legge 21 agosto 1862, n. 794, che sottrasse alla Cassa Ecclesiastica l’amministrazione dei beni incamerati, devolvendoli al Demanio dello Stato. Successivamente, con la citata legge 3036 del 1866, prese vita il Fondo Edifici di Culto nel quale confluì la gran parte del patrimonio dell’everso Asse Ecclesiastico, mentre una minima parte di esso rimase al Demanio dello Stato. Con la presa di Roma dopo la famosa “breccia di Porta Pia”, il Governo italiano si ritrovò nuovamente innanzi ad un ingente patrimonio ecclesiastico e ad un gran numero di enti ed istituzioni religiosi. L’orientamento anticlericale delle élite politiche italiane nonché l’atavico bisogno di denaro dell’erario statale, portarono all’adozione anche nella Città Eterna di misure eversive, ancorché in qualche misura mitigate in considerazione della peculiarissima situazione della città, sede del Romano Pontefice e della Curia Romana. Fu così che con l’art. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, invece di una estensione sic et simpliciter alla città di Roma delle attribuzioni del Fondo per il Culto, si decise che i beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nell’urbe sarebbero stati costituiti in un fondo speciale che prese il nome di “Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma”.Con il regio decreto del 1 settembre 1885, n. 3341, il Fondo Culto venne posto sotto l’amministrazione del Fondo Culto.

La necessità di avere pronta liquidità per le Casse dello Stato portò tuttavia alla svendita della gran parte dei  beni della c.d. “manomorta ecclesiastica” in mano ai privati, purtroppo con delle modalità tali che ancora oggi numerose chiese e canoniche (in particolare quelle pievane e confraternali), ex conventi ex monasteri versano in situazioni di incertezza per quanto attiene la effettiva proprietà, la sussistenza di titolarità di diritti all’officiatura da parte di istituzioni ecclesiastiche, altre servitù o gravami sull’immobile già appartenente all’Asse Ecclesiastico soppresso. Questa situazione genera non di rado contenziosi sia giudiziali che stragiudiziali la cui risoluzione può essere raggiunta solo con competenze specifiche maturate nel corso di anni studio accademico ed esperienza forense. Quasi sempre detti contenziosi chiamano in causa il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), per una ragione molto semplice.  A seguito dei Patti Lateranensi, con l’art. 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848 si dispose un riordino del Fondo di  beneficenza e religione per la città di Roma, in forza del quale pur conservando le proprie finalità, la propria personalità, e un proprio consiglio di amministrazione, la sua amministrazione venne posta, assieme a quella del Fondo Culto, nel Ministero di giustizia, con distinta gestione e bilancio separato. Oggi è proprio il già ricordato Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, attuativa dell’Accordo del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ad aver ereditato il patrimonio e la funzione di conservazione e valorizzazione dell’asse ecclesiastico everso. Nel Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) sono infatti confluiti in proprietà tutti i beni mobili ed immobili costituenti le dotazioni del Fondo per il Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, e di alcune Aziende speciali di culto sparse nel territorio nazionale, che erano state istituite in occasione dei vari interventi eversivi da parte dello Stato.

 

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